TRATTAMENTO DI PREVIDENZA CLERO SECOLARE

Premessa

Il trattamento di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è regolato dalla legge 22 dicembre 1973, n° 903 che ha istituito un unico fondo di previdenza per il clero secolare e dalla successiva legge 23 dicembre 1999, art. 42.
Sono iscritti obbligatoriamente al Fondo Clero:

tutti i sacerdoti secolari italiani, a partire dalla data della loro ordinazione

tutti i sacerdoti secolari provenienti dall’estero a partire dalla data in cui entrano al servizio delle diocesi italiane

Non sono iscritti al Fondo Clero i diaconi, gli appartenenti agli ordini religiosi (salvo che da sacerdoti secolari siano diventati religiosi).

Modalità di versamento dei contributi

A decorrere dal 1 gennaio 1987, l’Istituto Centrale Sostentamento del Clero versa direttamente all’INPS i contributi pensionistici per i sacerdoti che sono nel Sistema del Sostentamento del Clero (compresi i sacerdoti Fidei Donum, dal 1 marzo 1996).

I sacerdoti secolari che non sono inseriti nel Sistema del Sostentamento del Clero, devono provvedere personalmente a versare i contributi obbligatori a loro carico. La responsabilità del versamento è in capo al sacerdote che in quanto iscritto all’INPS potrà essere chiamato ai versamenti obbligatori qualora mancanti.

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