TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL CLERO SECOLARE

Il Fondo di previdenza del Clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è stato istituito quale fondo unico con legge 22.12.1973 n. 903.
Il Fondo di previdenza del clero eroga: la pensione di vecchiaia, la pensione di invalidità e la pensione ai superstiti.
Il Fondo prevede una misura minima per tutte le pensioni che eroga, corrispondente al trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria (euro 502,39 nel 2015).

E’ possibile essere iscritti contemporaneamente sia al fondo previdenza del clero che ad altri fondi. I contributi versati al fondo non sono cumulabili con quelli versati o accreditati in altri fondi, tranne in caso di totalizzazione. Per chi sia titolare di altra pensione, quella erogata dal fondo è decurtata fino ad un massimo di un terzo.

ISCRITTI
Sono obbligati ad iscriversi al fondo clero tutti i sacerdoti secolari, aventi cittadinanza italiana o straniera, dal momento della loro ordinazione sacerdotale o dal momento in cui esercitano un servizio in favore di una diocesi italiana.
Originariamente, l’iscrizione al Fondo era limitata ai sacerdoti secolari e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana e residenti in Italia; dal 1° gennaio 2000 l’obbligo di assicurazione è stato esteso anche ai sacerdoti secolari aventi cittadinanza italiana operanti all’estero, al servizio di diocesi italiane e delle chiese o enti acattolici riconosciuti e ai sacerdoti secolari e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana, presenti in Italia al servizio di diocesi italiane (sacerdoti in convenzione).
Dal 1 gennaio 1987 è l’Istituto Centrale Sostentamento Clero che versa direttamente all’Inps i contributi pensionistici per i sacerdoti che sono nel Sistema di Sostentamento del Clero; dal 1 marzo 1996 versa anche per i sacerdoti Fidei Donum.
I sacerdoti secolari non inseriti nel sostentamento del clero devono provvedere personalmente al versamento dei contributi obbligatori a loro carico.

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